Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'
articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.
Art. 58
Enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei singoli Enti.
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere come riferimento prioritario il principio di parità di trattamento tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
Art. 59
1. L'
articolo 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: "Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)" è così sostituito:
"Art. 14
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa fissato dalla Giunta regionale. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
3. Il regolamento di organizzazione prevede altresì le specifiche funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.".
Art. 60
Art. 61
1. L'
articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50, recante: "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della
legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e
della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20" è così sostituito:
"Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.".
Art. 62
Interpretazioni autentiche
1. Il
comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29 che prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
2. Il
comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29, che prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.
3. Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti regionali di un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'
articolo 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
4. Il
secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all'
articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento sull'indennità prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.
3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro.
Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può promuovere intese con gli Enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV n. 960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla
legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche.
5 bis I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti", fatto salvo l'articolo 24;
7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari";
11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti";
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)";
16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95";
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7
della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio";
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17
della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale";