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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 55
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 Sito esterno.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7 Sito esterno sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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