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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo II
Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro
Art. 19
Incompatibilità
1. È incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:
a) l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al comma 4.
3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
4. La Giunta, con propria direttiva:
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 nonché i criteri oggettivi a cui attenersi per tale rilascio;
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il direttore generale competente in materia di personale dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. È peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e ne individua le modalità di tenuta e di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione.
Art. 20
Onnicomprensività della retribuzione
1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa, con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.
Art. 21
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
Art. 22
Mobilità interna e con gli Enti dipendenti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.
2. I criteri e le modalità di mobilità tra la Regione e gli Enti dipendenti è disciplinata con apposite intese.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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