Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall' art. 2 della legge n. 152 del 1968";
2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione";
3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali";
4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti", fatto salvo l'articolo 24;
5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di missione e di trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna";
6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della normativa risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego) relativa al triennio 1988/1990";
7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari";
8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento";
9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in ruolo di divulgatori agricoli";
10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della dirigenza regionale";
11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti";
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)";
13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell' articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37";
14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione interpretativa dell' articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, concernente l'indennità di funzione dirigenziale";
15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale";
16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95";
17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " ".
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio";
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale";
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale";
d) i commi 3 e 5 dell' articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 recante: "Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42";
e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante: "Riforma del sistema regionale e locale".

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

Espandi Indice