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Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:
a) direzioni generali e agenzie regionali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell' articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 Sito esterno (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università);
d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.
4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.
Capo II
Strutture speciali
Art. 4
Gabinetto del Presidente del Consiglio
1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 5
Gabinetto del Presidente della Giunta
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Struttura di controllo strategico
abrogato
Art. 7

(modificato alinea e lettera b) del comma 1 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20)

Segreterie particolari
1. Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
Art. 8
Segreterie dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9

(già modificato comma 3 e sostituito comma 11 da art. 1 L.R. 6 giugno 2006 n. 7; in seguito aggiunto comma 4 bis e modificato comma 5 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , sostituito comma 5 da art. 29 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , sostituito intero articolo da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17 , modificato comma 5 da art. 50 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, modificato comma 12 da art. 4 L.R. 18 novembre 2014, n. 24, sostituito comma 5 da art. 13 L.R. 12 marzo 2015 n. 1, ancora aggiunto comma 12 bis da art. 7 L.R. 9 maggio 2016, n. 7. In seguito sostituiti commi 4, 5 e 12 bis e lett. b) comma 6, modificati lett. b) comma 2, commi 10 e 11 e aggiunto comma 5 bis da art. 2 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21. Infine aggiunto comma 12 ter da art 4 L.R. 3 giugno 2019, n. 5)

(4)
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3,4 e 5, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.
3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.
5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell'Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.
5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell'emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;
c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, parametrato anche alle attività effettivamente assegnate. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro....
11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al possesso del titolo di studio, al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati.
12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.
Capo III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17, poi modificato comma 2 da art. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione del riordino di funzioni in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.
Art. 11
Revisione della dotazione organica
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
Capo IV
Prestazioni professionali
Art.12

(soppresso comma 5 e modificato comma 2 lett. c) da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Prestazioni professionali
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) .... Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i gruppi consiliari dall' articolo 6, comma 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.
5. abrogato.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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