Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Capo II
Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro
Art. 19
Incompatibilità
1. È incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:
a) l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al comma 4.
3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
4. La Giunta, con propria direttiva:
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 nonché i criteri oggettivi a cui attenersi per tale rilascio;
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il direttore generale competente in materia di personale dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. È peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e ne individua le modalità di tenuta e di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione.
9 bis Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonchè le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 20
Onnicomprensività della retribuzione
1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa, con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.
Art. 21
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
Art. 22

(sostituita rubrica e comma 2 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)

Mobilità volontaria
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi.
Art. 22 bis
Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.
Art. 22 ter
Utilizzo temporaneo di personale
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.
2. L'utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale).
4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.
4 bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

Espandi Indice