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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e fiscale regionale
Espandere area cap3 Capo III - Disciplina transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le connesse procedure applicative.
Art. 2
Titolarità dell'imposta
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2002 sono di competenza della Regione, quale Ente titolare del tributo, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.
Art. 3
Principi generali
1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell'imposta, si ispira ai seguenti principi:
a) economicità, efficienza ed efficacia;
b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti locali;
e) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente.
2. La Regione e il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le attività relative alla gestione del tributo, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 Sito esterno, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
Art. 4
Riscossione dell'imposta
1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti da parte degli Enti pubblici.
2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
Art. 5
Accertamento dell'imposta
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce le strategie generali per le attività di controllo e accertamento in materia di IRAP, assicurando il coordinamento con gli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione finanziaria statale.
Art. 6
Determinazione dell'aliquota
1. La Regione ha facoltà di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data.
3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta precedente.
Art. 7
Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno.
3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 8
Gestione del tributo
1. La gestione delle attività di cui all'articolo 2, per l'espletamento, in tutto o in parte, della liquidazione, dell'accertamento e riscossione dell'imposta, nonché dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni, del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi compreso il diritto di interpello, può avvenire:
a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure;
b) tramite l'Agenzia delle entrate, mediante la stipula di convenzioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalità di gestione del tributo previste al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'Agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).
Art. 9
Titolarità dei dati IRAP
1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta. Le informazioni relative all'imposta sono organizzate dalla Regione nel proprio sistema informativo tributario e fiscale e rese disponibili all'Amministrazione finanziaria dello Stato ed alle altre Regioni ai fini degli scambi di informazioni.
Art. 10
Rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi
1. Per quanto non previsto da leggi regionali o statali all'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.
Capo II
Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e fiscale regionale
Art. 11
Sistema informativo tributario e fiscale regionale
1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria.
2. La Regione, al fine di coordinare la propria attività impositiva con quella degli altri Enti, di creare archivi regionali condivisi, di definire procedure amministrative uniformi, promuove l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la Giunta regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi protocolli d'intesa.
Art. 12
Trattamento dei dati
1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III
Disciplina transitoria
Art. 13
Disciplina transitoria
1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, ovvero fino al momento in cui la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunti direttamente dalla Regione, le relative attività continuano ad essere svolte dall'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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