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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 14
Norme finanziarie
1. Per le finalità e per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessarie disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie alle Unità previsionali di base e ai capitoli esistenti.

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