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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 12
Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del D.L.18 gennaio 1993, n. 8 Sito esterno, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 Sito esterno, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un "programma-Paese".
2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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