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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 14
Norme finanziarie
1. Per le finalità e per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessarie disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie alle Unità previsionali di base e ai capitoli esistenti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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