LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. Per garantire la continuità dell'azione regionale, gli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie saranno programmati e realizzati, per l'esercizio 2002, secondo quanto previsto dalle L.R. 2 aprile 1996, n. 5 e L.R. 9 marzo 1990, n. 18.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.