LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5 (1)
Ambiti di intervento
1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art.1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico- sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.