LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7 (1)
Interventi di emergenza
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di forniture e servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal Bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.