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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 9 (1)
Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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