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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Art. 2
Interventi promossi dalla Regione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:
a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche;
b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;
d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 Sito esterno, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 Sito esterno" ovvero individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio urbano o rurale, di proprietà degli enti locali, ovvero edifici di proprietà di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorità per gli edifici destinati a finalità sociali o culturali;
e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e trasparenza individuati dal programma regionale di cui all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti alle procedure concorsuali, può essere previsto anche il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino vincitori;
f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico- ambientale;
g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche, caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita procedura concorsuale, dall'amministrazione pubblica titolare dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;
h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale. L'acquisto può interessare anche solo parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprietà;
i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
l) interventi urgenti su edifici di valore storico- architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;
m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal Titolo II della presente legge.
2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in materia di riqualificazione urbana".

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