LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002
Art. 16
Estinzione delle operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale û Mezzi regionali
1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal Sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate, è autorizzata la spesa di EURO 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.
2. L'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 è soppresso.