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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 3
Fondo regionale per la montagna
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad EURO 775.000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

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