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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 8
Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 û Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET è disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore autorizzazione di spesa di EURO 790.000,00 a valere sul Capitolo 21068 " Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) " .

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