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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2003 n. 13

Art. 1

(inseriti commi 2 bis e 2 ter da art. 1 L.R. 10 luglio 2003 n. 13)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione.

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