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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2003 n. 13

Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali.

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