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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25

MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 5, 9, 10 e 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 11 ottobre 2002

INDICE

Art. 1 - Modifica all'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
Art. 2 - Modifica all'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
Art. 3 - Modifica all'art. 9 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
Art. 4 - Modifica all'art. 10 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
Art. 5 - Modifica all'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 41 del 1997, dopo le parole
" aree urbane "
sono aggiunte le seguenti
" ivi compresi i Capoluoghi e le frazioni dei Comuni di montagna e di pianura " .
Art. 2
1.
Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate; " .
2.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonchè ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti. " .
Art. 3
1.
Al secondo rigo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 41 del 1997 eliminare le parole
" comprese nell'Obiettivo 5/b dei "
e sostituirle con
" beneficiarie di " .
Art. 4
1.
La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale; " .
Art. 5
1.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"1. I progetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5. ".
2.
Al numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
" e dei servizi. " .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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