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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 11
Norma transitoria
1. Per l'anno 2002, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare attribuiti alla competenza delle Province dall'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 260.000 da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
a) 25 per cento in misura fissa;
b) 35 per cento in base alla popolazione scolastica;
c) 20 per cento in base alla popolazione residente;
d) 20 per cento in base all'estensione territoriale.
2. La Giunta regionale fissa i termini per l'utilizzazione delle risorse assegnate e le modalità per la presentazione della relazione conclusiva sugli interventi realizzati, nonché per il recupero delle somme non utilizzate ovvero utilizzate per interventi in contrasto con le finalità di cui alla presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del capitolo 86620 compreso nella unità previsionale di base 1.7.2.3.29151 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Risorse statali" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 19 dell'elenco n. 8 allegato alla legge di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le occorrenti variazioni al bilancio per l'esercizio in corso a norma dell'articolo 31, commi 2, lettera d), e 3 della legge regionale n. 40 del 2001.

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