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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 6
Assegnazione delle risorse finanziarie
1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalità con i quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa agli interventi realizzati, in conformità agli orientamenti definiti dal Programma di cui all'articolo 3.
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi non conformi al Programma di cui all'articolo 3, le somme corrispondenti, se già erogate, potranno essere decurtate dalle risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno essere restituite alla Regione.

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