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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. È istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. La Commissione ha il compito di:
a) formulare proposte per la definizione del Programma regionale di cui all'articolo 3;
b) valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a livello locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza rispetto alle linee definite dal Programma di cui all'articolo 3;
c) coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare.
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, è composta da:
a) Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro delegati.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare o suo delegato e partecipano, in relazione agli argomenti trattati, il dirigente regionale competente in materia di sanità ed il dirigente regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o loro delegati.
5. La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali dei produttori e dei consumatori per una valutazione dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

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