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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 8
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, nonché quelli di ristorazione universitaria di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20), i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

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