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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 25 novembre 2002

INDICE

Art. 1 - Procedure di localizzazione
Art. 2 - Modificazioni alla L.R. 30/2000
Art. 3 - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1(1)
Procedure di localizzazione
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 Sito esterno (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 Sito esterno).
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
Art. 2(1)
Modificazioni alla L.R. 30/2000
1.
Il comma 7 dell'articolo 8 della L.R. 30/2000, è così sostituito:
"7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.".
2.
Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole
"al sistema irradiante"
sono aggiunte le seguenti
"nonché una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo" .
3.
Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta." .
Art. 3(1)
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della L.R. 30/2000 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della L.R. 30/2000 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della L.R. 30/2000 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 novembre 2002 VASCO ERRANI

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2004, n. 167, pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , 2 e 3 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, con il ricorso notificato il 24 gennaio e depositato in cancelleria il successivo 3 febbraio 2003.

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