LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 47
Monitoraggio
1. La Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente legge nonché l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa comporta sul territorio e sulla qualità dell'attività edilizia.
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione gli elementi conoscitivi necessari per svolgere l'attività prevista dal comma 1. A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione- Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni che debbono essere raccolti e resi disponibili da parte degli enti locali nonché i tempi e le modalità di trasmissione degli stessi.
3. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli esiti dell'attività di cui al comma 1. La Commissione consiliare competente può in ogni tempo chiedere informazioni alla Giunta regionale circa l'attuazione della presente legge.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione della scheda di cui al presente articolo)
(Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione del certificato di cui al presente articolo)

