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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Sito esterno (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

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