LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002
Art. 13
Criteri di priorità per le convenzioni
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.