LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002
Art. 14
Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale
1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.