Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 15
Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Espandi Indice