LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002
Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.