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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 20
Modificazioni di leggi regionali
1. Alla legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale";
b)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale";

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