LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002
Art. 7
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.
2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.