LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
(abrogati commi 2, 3 e 4 da art. 27 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)
Occupazione per motivi d'urgenza
1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 , la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.
3. abrogato