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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

Art. 27

(abrogati commi 2, 3 e 4 da art. 27 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Occupazione per motivi d'urgenza
1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.
2. abrogato Sito esterno
3. abrogato
4. abrogato Sito esterno

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