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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

Art. 28
Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale in materia di appalti e lavori pubblici, la Giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori pubblici, è autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della natura tecnica delle prestazioni a tal fine necessarie, della società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che attualmente svolge tale attività.

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