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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Titolo II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
Capo I
Principi generali
Art. 3

(modificato comma 1 e 2 da art. 15 L.R. 3 giugno 2003 n. 10;

abrogato comma 8 da art. 39 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Competenze in materia di espropri
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui all'articolo 6.
2. Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché i comuni cui la funzione espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto dall'articolo 6.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.
4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilità dei procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorità espropriante. Gli oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per le espropriazioni.
7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.
8. abrogato
9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni è predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono direttamente coinvolti.
Art. 4

(sostituito comma 3 da art. 16 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorità esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione amministrativa.
3. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 Sito esterno.
Art. 5

(modificato comma 1 da art. 17 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Potere regionale di indirizzo e coordinamento
1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni espropriative esercitate dai Comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge.
2. La Regione può adottare altresì direttive su procedure e modalità di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo 24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Tali atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Capo II

(modificato capo II del titolo II da art. 18 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica
Art. 6

(sostituito da art. 19 L.R. 3 giugno 2003 n. 10 , poi aggiunto comma 1 bis da art. 41 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi modificato comma 1 bis da art. 29 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Attività conferite
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.
1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
Art. 6-bis

(articolo aggiunto da art. 20 L.R. 3 giugno 2003 n.10)

Opere di difesa del suolo e di bonifica
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.
Art. 7 (1)

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Poteri sostitutivi
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6 bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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