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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Capo I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 15
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità
1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all' articolo 31 della l.r. 20/2000;
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.
2. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere altresì disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti dall'articolo 16.
3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell' articolo 30, comma 4, della l.r. 20/2000, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste deriva dall'approvazione del POC stesso.
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Procedimento di approvazione dei progetti definitivi
1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni competente ai sensi della presente legge, accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.
2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto.
5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.
6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorità è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.
Art. 16-bis

(aggiunto da art. 24 L.R. 3 giugno 2003 n. 10 poi modificato comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 62 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)

Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico
1. L'approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 16 e previa intesa dell'amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
2. L'amministrazione procedente provvede all'inclusione del lavoro nell'elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.
3. In caso di motivato dissenso dell'amministrazione comunale, l'amministrazione procedente può richiedere l'approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195 Sito esterno, e della L. 7 luglio 1902, n. 333 Sito esterno, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Sito esterno. Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della normativa vigente.
4 bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 4 non richieda l'acquisizione coattiva delle aree o l'imposizione coattiva di servitù.
Art. 16-ter

(aggiunto da art. 9  L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Costituzione di servitù di allagamento
1. Nell’ambito delle misure e degli interventi volti a ridurre il rischio alluvionale e a mitigare le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, gli enti preposti all’attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica possono costituire servitù di allagamento a favore del demanio idrico, su aree individuate negli strumenti di pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla tracimazione controllata. Gli atti costitutivi delle servitù sono trascritti nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente procedente.
2. Ai fini della definizione delle aree sottoposte alla servitù di allagamento di cui al comma 1 e di quelle interessate dalle eventuali opere pubbliche di difesa del suolo connesse, trova applicazione il procedimento di cui all’articolo 16. Il provvedimento conclusivo del procedimento comporta, oltre all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti alla realizzazione delle misure e degli interventi di riservarsi di dichiarare la pubblica utilità con successivo provvedimento.
3. Ferma restando la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’ articolo 39 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo non trova applicazione il divieto di reiterazione più di una volta del vincolo espropriativo decaduto di cui all’articolo 13, comma 3.
4. Ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d’allagamento è corrisposta un’indennità, correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall’ articolo 44 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell’indennità spettante per l’espropriazione del diritto di proprietà della medesima area. Ai medesimi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono corrisposti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte che derivino dagli allagamenti.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri di calcolo di indennità e indennizzi di cui al comma 4, tenendo conto anche dell’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un aumento fino al 20 per cento dell’indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù di allagamento e nell’ipotesi di accordo bonario sulla misura degli indennizzi spettanti ai sensi del comma 4, secondo periodo. L’indennità complessiva per la costituzione della servitù non può comunque superare il 70 per cento dell’indennità prevista per l’espropriazione del diritto di proprietà.
Art. 17
Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani
1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), il Comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall' articolo 35, comma 1, della l.r. 20/2000. Nell'avviso deve essere esplicitamente indicato che l'approvazione del piano comporta dichiarazione di pubblica utilità e che il piano prevede un allegato che indica le aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), nonché il nominativo del responsabile del procedimento, secondo le forme previste dall'articolo 16, comma 3.
3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni ai sensi dell' articolo 35, comma 2, della l.r. 20/2000.
4. In sede di approvazione del PUA, il Comune è tenuto all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del PUA ai sensi dell' articolo 30, comma 4, della l.r. 20/2000, l'avviso dell'avvenuta adozione del piano deve riportare l'esplicita indicazione che il piano è contemporaneamente preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo.
Art. 18
Deposito e comunicazione dell'atto che comporta
1. L'autorità che ha approvato uno degli atti di cui all'articolo 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso l'ufficio per le espropriazioni.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 10. La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario ha la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.
Art. 19
Impossibilità delle comunicazioni
1. L'ufficio per le espropriazioni non è tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli 9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.
2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è fatto salvo il caso in cui l'ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo dell'effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai registri catastali.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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