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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate
Art. 3 - Stato di previsione delle spese
Art. 4 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art. 5 - Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art. 6 - Spese di carattere obbligatorio
Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 Programmi speciali d'area
Art. 9 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 13 - Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti
Art. 14 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 15 - Mutui e prestiti
Art. 16 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 17 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art. 18 - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
Art. 19 - Bilancio pluriennale
Art. 20 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Euro 17.039.463.437,85 in termini di competenza ed in Euro 19.018.938.509,80 in termini di cassa.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2003.
Art. 3
Stato di previsione delle spese
1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Euro 17.039.463.437,85 in termini di competenza ed in Euro 19.016.204.558,36 in termini di cassa.
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo del bilancio
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge.
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'Elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2003 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 400.000.000,00.
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 Programmi speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco " B " allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto l'apposito specifico accantonamento nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 " Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento. (Elenco n. 5) " afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 9
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
Art. 10
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 11
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco " E " allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.
Art. 12
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91046, 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2003 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003- 2005, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).
Art. 14
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 10, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2003 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia- Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 877.000.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2003 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 382.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002- 2004), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2002.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 129.218.268,82 a partire dall'esercizio finanziario 2004 e fino all'esercizio finanziario 2023.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2004.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 16
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2002 per l'ammontare di Euro 2.398.795.000,27.
Art. 17
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 19
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2003-2005 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

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