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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 13
Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2003 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003- 2005, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

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