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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della Regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative, dell'associazionismo e della cooperazione con finalità di agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di "progetti finalizzati" e di "progetti innovativi" rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle imprese che applicano le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso.
4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge devono essere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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