LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 13
(abrogata lett. d) comma 1 da art. 33 L.R. 23 luglio 2010 n. 7 e sostituito comma 2 da art. 11 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia
1.
Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 in possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b)
associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;
c)
concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
d)
abrogata.
e)
prevedere nel proprio Statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.
2.
Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.