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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 17
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati
1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 stabiliscono:
a) la durata;
b) le modalità con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
c) eventuali garanzie sostitutive;
d) le procedure di vigilanza e controllo;
e) i casi di revoca e relative sanzioni.
3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 6.

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