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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 4
Funzioni delle Province
1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatorio regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonché le funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal titolo II, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.
2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell'atto di cui all'articolo 3, comma 2, le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al titolo II.

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