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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA
Art. 12
Tipologia dei contributi
1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia di cui all'articolo 13 un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie.
2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.
Art. 13

(abrogata lett. d) comma 1 da art. 33 L.R. 23 luglio 2010 n. 7 e sostituito comma 2 da art. 11 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b) associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;
c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
d) abrogata.
e) prevedere nel proprio Statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.
2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.
Art. 14
Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi
1. Ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 2 è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
3. I contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell'articolo 12 sono destinati a soci e consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell'ambito dei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 e dovranno essere assegnati con atti formali.
4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2 agli operatori del settore turismo dovrà rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia devono essere destinati prioritariamente all'incremento del Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione degli organismi stessi, può essere utilizzata una quota dell'importo complessivo di tali interessi, definita nell'ambito dei criteri applicativi di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 15
Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione
1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.
2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte del Consorzio o della Cooperativa. La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1. L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.
3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia fideiussoria è concessa in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001. L'entità dell'agevolazione è calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla GUCE serie C 71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa Comunicazione l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.
Art. 16

(sostituito comma 1 da art. 33 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Vigilanza su Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia
1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consorzio Fidi e della Cooperativa di Garanzia, alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali Enti, nonché le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.

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