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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/10/2021
2. Testo Coordinato31/07/2020
3. Testo Coordinato29/05/2020
4. Testo Coordinato29/12/2015
5. Testo Coordinato26/07/2013
6. Testo Coordinato23/07/2010
7. Testo Originale24/12/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della Regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative, dell'associazionismo e della cooperazione con finalità di agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di "progetti finalizzati" e di "progetti innovativi" rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle imprese che applicano le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso.
4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge devono essere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE serie L 10 del 13 gennaio 2001 Sito esterno e al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla GUCE serie L 10 del 13 gennaio 2001 Sito esterno.
2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.
3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l'impresa così definita dalla Commissione europea.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema dell'offerta turistica e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali.
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di programmazione che definisce criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:
a) indicazioni per l'individuazione e la definizione delle aree territoriali cui riservare i finanziamenti;
b) iniziative incentivabili;
c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle varie aree e in base alle tipologie di iniziative;
d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
e) misura dei contributi assegnabili;
f) criteri di riparto dei fondi fra le Province;
g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle Province fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici e soggetti privati;
h) modalità e condizione di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonché disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni concesse;
i) disciplina del vincolo di destinazione.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, attiva procedure di consultazione con le Province e le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello regionale.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatorio regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonché le funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal titolo II, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.
2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell'atto di cui all'articolo 3, comma 2, le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al titolo II.

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