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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 14 maggio 2002

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - PROGRAMMA REGIONALE
Espandere area tit3 Titolo III - INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Espandere area tit4 Titolo IV - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Espandere area tit5 Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione Sito esterno ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 13 maggio 1993 n. 25.
3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) ricerca fondamentale, l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;
c) attività di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella connessa qualificazione dei lavoratori;
e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;
f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.
Titolo II
PROGRAMMA REGIONALE
Art. 3
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le Attività Produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'articolo 8.
Art. 4
Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a:
a) attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art. 2;
c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) l'elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
2. Dette azioni prevedono altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:
a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da Università, enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;
b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.
Art. 5
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Università, enti di ricerca, o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella regione Emilia-Romagna, mediante:
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c) programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 Sito esterno.
Art. 6
Sviluppo di rete
1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la Giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonché per il trasferimento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
3. Dette azioni prevedono altresì la promozione, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le Università e gli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di cui al comma 3 da parte delle imprese;
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese.
Titolo III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 7
Tipologie di finanziamenti ammissibili
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.
Art. 8
Soggetti ammissibili
1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a) imprese che esercitano l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma primo dell'art. 2195 c.c., nonché imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
b) centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alla lettera a);
c) consorzi e società consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o più delle lettere precedenti;
d) società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
e) Università ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
f) consorzi e società consortili costituiti da Università ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.
2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.
Art. 9
Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.
2. Il Comitato formula, anche sulla base delle attività svolte, proposte alla Giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'art. 3.
3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.
Art. 10
Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
1. È istituito il Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel Programma di cui all'art. 3, integrato con il Fondo Unico Regionale per le attività produttive industriali istituito ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Titolo IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 11
Azioni comuni delle Università e degli enti pubblici di ricerca
1. Per le finalità specificate all'articolo 6, comma 3, della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine la Regione è autorizzata ad acquistare quote sociali di detta società fino ad un valore massimo di 250.000 euro.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 c.c.;
b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;
c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 c.c., con le modalità previste dallo statuto della società.
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.
8. Detta convenzione disciplina:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 10, nonché dalle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, e per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attività ad essa affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.
Art. 13
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all'art. 3, è approvato come integrazione del Programma triennale per le Attività Produttive previsto dall'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999.
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di cui al comma 3 dell'art. 6 è costituito dall'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2001 fra l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Parma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la società ERVET s.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre Università.
Art. 14
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono abrogate le lettere e) ed f) dell'art. 3 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 recante "Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 maggio 2002 VASCO ERRANI

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