LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Ricorso gerarchico
1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.