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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 3 giugno 2002

Art. 2
Funzioni della Regione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico- ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli Enti locali interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonchè delle Associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle Associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L.5 ottobre 1993, n. 400 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla L.4 dicembre 1993, n. 494 Sito esterno.
3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.
4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3.
5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 3.

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