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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 3 giugno 2002

Art. 9
Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonchè al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno nella misura stabilita dalla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonchè al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonchè a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.

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